RENTRI: nuovi obblighi per le imprese agricole
RENTRI: nuovi obblighi per le imprese agricole
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del D.M 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al RENTRI degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c.
che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR , dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo,
previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
Per la trasmissione dei dati dei trasporti (FIR) al RENTRI:
Gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) NON devono trasmettere i dati al RENTRI.
Altrimenti, se emettono FIR cartaceo gli imprenditori agricoli:
-a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”;
-a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
Per quanto riguarda il registro di carico e scarico:
Gli imprenditori agricoli che tengono il registro cronologico di Carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006, da:
- dal13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti
- dalla data di iscrizione negli altri casi sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 NON devono trasmettere i dati al RENTRI.