Obblighi e semplificazioni
Normative

Il Circuito organizzato di raccolta come definito dal comma 1 lettera pp) art. 183 del TUA prevede una serie di semplificazioni per le aziende agricole che possono riassumersi come segue: l’istituzione di un Servizio Organizzato di Raccolta può essere promosso dalla Pubblica Amministrazione (in collaborazione con le Associazioni di Categoria), oppure attraverso una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

Per quanto concerne il trasporto dei rifiuti l’art 212 del TUA al comma 19 bis prevede che sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, …. nell’ambito del ‘circuito organizzato di raccoltà di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).Al comma 9-bis l’art. 193 del TUA riporta anche che “la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto di rifiuti entro la distanza dei 10 km. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio.

L’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. Al riguardo, l’art. 190 del TUA stabilisce al comma 1 ter che “gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

• con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

• con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).

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